Regione Toscana
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Autocertificazione

  • Servizio attivo

Informazioni sull'autocertificazione.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini. 

Descrizione

Dal 1° gennaio 2012 nei rapporti con gli organi della P.A, e i Gestori di Pubblici Servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Da tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, la violazione dei doveri d'Ufficio ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett.a) del DPR 445/2000.

Come fare

Basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autenticazione della firma. Possono essere utilizzati i seguenti modelli.

Cosa serve

Rivolgersi all'ufficio. 

Cosa si ottiene

Descrizione:
sono comprovati, con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Rivolgersi all'ufficio

Servizio immediato

Costi

Gratuito. 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Notizie utili:
La richiesta dei certificati sopraindicati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d'ufficio. Al posto dei certificati le amministrazioni e i servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato).
L'autocertificazione è estesa ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
 
Nei casi in cui gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 assumano una consistenza significativa le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi,  su motivata richiesta e per esclusivo uso di pubblica utilità, possono richiedere ai sensi dell'art.43 D.P.R. 445/2000, la consultazione diretta degli archivi dell'anagrafe della popolazione.

I certificati medici non possono essere sostituti dall'autocertificazione.

Ultima modifica: lunedì, 29 aprile 2024

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